venerdì 7 dicembre 2012

Ecco una bellissima soluzione di arredo !!!!

In collaborazione con la Norman Interni abbiamo voluto creare una idea di arredamento di un appartamento. E' possibile, per chiunque decida di comprare nelle residenze al parco , realizzare uno studio di arredo d'interni 









mercoledì 5 dicembre 2012

Diritto al futuro: accesso al mutuo per le giovani coppie con contratti atipici


fondocasa_g
FINALITÀ DEL FONDO
Il fondo consente alle giovani coppie con un reddito sufficiente seppur di natura precaria, di ottenere un mutuo per l¹acquisto della prima casa, anche se prive delle garanzie abitualmente richieste.
AMMONTARE DEL FONDO
Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00)
CARATTERISTICHE DEI BENEFICIARI
  • giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono genitoriali con figli minori;
  • età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);
  • reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro; non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
CARATTERISTICHE DELL¹IMMOBILE
  • deve essere adibito ad abitazione principale;
  • non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superior e a 90 metri quadrati;
  • non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Minist ero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
CARATTERISTICHE DEL MUTUO
  • mutui ipotecari per l¹acquisto dell¹abitazione principale;
  • di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall¹accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l¹ABI.
GARANTISCE LO STATO
L¹accordo tra Abi e Dipartimento della Gioventù prevede che lo stato garantisca il 50% della quota capitale del mutuo concesso. Le banche non potranno richiedere garanzie ulteriori oltre l¹ipoteca sull¹immobile.
CARATTERISTICHE DEI FINANZIATORI
  • banche;
  • intermediari finanziari.

Per avere informazioni su come accedere ai fondi e scaricare i moduli visita IL SITO DEDICATO
Puoi anche consultare il decreto integrale: SCARICA IL DECRETO
RASSEGNA STAMPA:

martedì 4 dicembre 2012

Agevolazioni fiscali: tutto sulle detrazioni del 36% e 55%


Con la conversione in legge del decreto Sviluppo del giugno scorso sono state nuovamente modificate le norme relative alle detrazioni fiscali del 36% e del 55%. In particolare, per quest'ultima agevolazione, è stata prevista una proroga sino al 30 giugno 2013.

Con il recente decreto Sviluppo del giugno scorso (D.L. 83 del 22 giugno 2012) erano già state ritoccate le disposizioni concernenti la detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 55% di quelle per gli interventi di risparmio energetico.
In particolare, era stato previsto, per la prima fattispecie agevolativa, l'incremento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% sino al 30 giugno 2013, con contestuale innalzamento del limite massimo delle spese agevolabili da euro 48.000 per unità immobiliare a euro 96.000. Per quanto riguarda, invece, la detrazione del 55%, che, in assenza di intervento legislativo, sarebbe scaduta il 31 dicembre 2012, il decreto Sviluppo, nella formulazione originaria, ne prevedeva la proroga sino al 30 giugno 2013, ma con una riduzione della percentuale al 50%, fermi restando i valori massimi previsti dalle disposizioni relative ai vari interventi agevolabili.
In sede di conversione in legge del decreto Sviluppo (legge 134 del 7 agosto 2012), però, le misure sopra illustrate sono state parzialmente modificate. In particolare, non vi è stato alcun nuovo intervento sul bonus del 36%, rimanendo,quindi, confermato quanto previsto nella formulazione originaria del decreto, mentre in riferimento alla detrazione del 55% sono state cancellate le predette disposizioni, prevedendo al loro posto una semplice proroga della normativa vigente fino al 30 giugno 2013.
Il nuovo bonus del 50% per le ristrutturazioni
Il decreto “salva Italia” dell'anno scorso ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la detrazione del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inserendola nel corpus normativo del TUIR. In particolare, l'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L. 201/2011 ha aggiunto al predetto Testo Unico il nuovo art. 16-bis, recante, appunto, “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali”, subito dopo agli artt. 15 e 16, relativi rispettivamente alle detrazioni del 19% per oneri (interessi passivi, spese sanitarie ecc.) e alle detrazioni in misura fissa per canoni di locazioni.
Il nuovo art. 16-bis reca, in sé, tutta la disciplina del beneficio fiscale de quo, originariamente introdotto dall'art. 1 della legge 449 del 27 dicembre 1997, e poi modificato e prorogato con le successive leggi. Tuttavia, per quanto concerne le disposizioni attuative, ai sensi del comma 9 del nuovo art. 16-bis, rimane ancora applicabile, in quanto compatibile, il regolamento di cui al D.M. 18 febbraio 1998, numero 41.

Recupero del patrimonio edilizio- L'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L. 201/2011 ha aggiunto il nuovo art. 16-bis del TUIR, recante “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali”.
- Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 41 del 18.2.1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 60 del 13.3.1998, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 449 del 27.12.1997, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.

Il comma 1 del predetto art. 16-bis dispone che dall'IRPEF lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi sostanzialmente già previsti dalla precedente normativa. Il comma elenca dettagliatamente tutti gli interventi agevolabili, come illustrati nella tabella 1. Ai sensi del comma 3 del nuovo art. 16-bis, inoltre, come già previsto nella precedente disciplina (anche se in modo discontinuo nel corso degli anni), la detrazione del 36%spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

TABELLA 1 Interventi agevolabili ai fini della detrazione del 36%, dall'1.1.2012.

Eventuale riferimento normativoDescrizione
art. 16-bis, lett. a)D.P.R. 380/2001, art. 3, lett. a), b), c) e d). Art. 1117 cod. civ.Sulle parti comuni dell'edificio residenziale:
a) «interventi di manutenzione ordinaria»: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) «interventi di manutenzione straordinaria»: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo»: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 
d
) «interventi di ristrutturazione edilizia»: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
art. 16-bis, lett. b)D.P.R. 380/2001, art. 3, lett. b), c) e d)Sulle singole unità immobiliariresidenziali di qualsiasi cat. catastale e relative pertinenze:
b) «interventi di manutenzione straordinaria»;
c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo»;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia».
art. 16-bis, lett. c)Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle precedenti lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 16-bis, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
art. 16-bis, lett. d)Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
art. 16-bis, lett. e)Legge 104/1992, art. 3, comma 3Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104 del 5.2.1992.
art. 16-bis, lett. f)Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (per esempio, installazione di un portoncino blindato d'ingresso).
art. 16-bis, lett. g)Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico.
art. 16-bis, lett. h)Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
art. 16-bis, lett. i)Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
art. 16-bis, lett. l)Interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di euro 48.000.
Il comma 2 del nuovo art. 16-bis (TUIR) ricomprende, ora, tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
Una delle novità introdotte con il decreto “salva Italia” rispetto alla previgente disciplina è recata dal comma 8 del nuovo art. 16-bis, per cui, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Viene, in tal modo, recepita una delle ultime modifiche apportate alla disciplina precedente, a opera della cosiddetta “Manovra di Ferragosto”, che, appunto, aveva introdotto la possibilità di “lasciare” la detrazione residua al venditore, mentre in precedenza essa veniva automaticamente traslata in capo all'acquirente.
Un'altra novità importante introdotta dal D.L. 201/2011 attiene alla ripartizione della detrazione del 36%. Dal 2002, come noto, è obbligatoria la rateazione della detrazione in 10 quote annuali; tuttavia, l'art. 2, comma 5, della legge 289/2002 aveva previsto che per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione potesse essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.Il nuovo art. 16-bis del TUIR, aggiunto dal decreto “salva Italia”, stabilisce, invece, unicamente, al comma 7, che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Sparisce, pertanto, l'agevolazione prevista per i soggetti over 75 e over 80, che non possono più beneficiare, dal 2012, del periodo di rateazione più breve previsto in precedenza. Per quanto concerne, invece, le modalità di fruizione del beneficio fiscale in oggetto, occorre ricordare che nel decreto Sviluppo dell'anno scorso (D.L. 70/2011), al fine di semplificare gli adempimenti burocratici, è stato abolito l'obbligo di trasmettere al Centro Operativo di Pescara (COP) il modello recante la comunicazione di inizio lavori (art. 7, comma 2, lett. q), del D.L. 70/2011), nonché anche l'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera nelle fatture relative agli interventi agevolati (art. 7, comma 2, lett. r), del D.L. 70/2011).
Nella tabella 2 riepiloghiamo le novità più recenti sulla detrazione del 36%. Venendo, dunque, al nuovo decreto Sviluppo di quest'anno (D.L. 83/2012), la prima novità, apportata dal comma 1 dell'art. 11, concerne l'innalzamento dal 36% al 50% della detrazione delle spese per tutti gli interventi elencati nel predetto art. 16-bis, ancorché limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) sino al 30 giugno 2013. A tal proposito, occorre evidenziare che gli interventi di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis, ovvero relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, per i quali era stato stabilito a opera dell'art. 4, comma 4, del D.L. 201/2011 che la detrazione sarebbe stata utilizzabile per le spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero dal giorno successivo alla scadenza della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico prorogata fino al 31 dicembre 2012, ora sono anch'essi agevolabili ai fini della detrazione del 50% fino al 30 giugno 2013 e poi del 36%. Infatti, il comma 3 dell'art. 11 del D.L. 83/2012 ha abrogato la predetta disposizione recata dall'art. 4, comma 4, sopra richiamato.
TABELLA 2 Riepilogo delle novità più recenti sulla detrazione del 36%.

Abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (art. 7, comma 2, lett. q), del D.L. 70/2011; si veda inoltre, Ag. entrate, circ. n. 19/E dell'1.6.2012). In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la norma prescrive l'obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2.11.2011.
Riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare (art. 25, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 23, comma 8, del D.L. 98/2011).
Con la ris. n. 55/E del 7.6.2012, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione deve utilizzare un bonifico dal quale risulti:
1. la causale del versamento;
2. il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3. il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori (art. 7, comma 2, lett. r) del D.L. 70/2011; si veda inoltre la circ. n. 19/E dell'1.6.2012 dell'Agenzia delle entrate); tale soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cfr. circ. n. 36/E del 31.5.2007).
Facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile (commi 12-bis e 12-ter dell'art. 2 del D.L. 138/2011). Posto che le disposizioni recate dalla “Manovra di Ferragosto” sono entrate in vigore il 17.9.2011, l'Agenzia delle entrate ha precisato che per gli atti di cessione (anche a titolo gratuito, cfr. circ. n. 57 del 24.2.1998) successivi a tale data, le parti possono accordarsi sul soggetto che può fruire delle rate residue di detrazione, ma, in assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, il diritto a fruire della detrazione residuante è riconosciuto all'acquirente, conformemente alla previgente disciplina (cfr. punto 1.6 della circ. n. 19/E/2012).
Obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali: dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali (art. 4, comma 7 del D.L. 201/2011).
Estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 16-bis, comma 1, lett. c), del TUIR).
Inoltre, il comma 1 dell'art. 11 già menzionato ha previsto altresì che nello stesso periodo, ovvero dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, è aumentato il limite di spesa su cui calcolare la nuova detrazione del 50%, che passa dai precedenti euro 48.000 ai nuovi euro 96.000, ovvero il doppio di quello di prima.
Nella relazione illustrativa al decreto Sviluppo è stato evidenziato che le nuove misure sono volte a stimolare il settore dell'edilizia, che da sempre rappresenta uno dei comparti più produttivi per la crescita del PIL nazionale. In particolare, è stato stimato che gli anzidetti interventi possano determinare ulteriori investimenti per circa euro 180 milioni nel secondo semestre del 2012 e altrettanti nel primo semestre del 2013.

Interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR
Dall'
1.1.2012
al
25.6.2012
Dal
26.6.2012
al
30.6.2013
Dall'1.7.2013
Detrazione IRPEF36%50%36%
Limite di spesa per unità immobiliareeuro 48.000euro  96.000euro  48.000

In sede di conversione in legge del D.L. 83/2012 non è stata apportata alcuna modifica ai commi 1 e 3 sopra illustrati dell'art. 11, pertanto non si presenta alcuna variazione rispetto alle originarie previsioni del decreto.
55% prorogato fino a metà 2013
Con l'art. 1, comma 48, della legge 220/2010, la detrazione del 55% era stata prorogata fino al 31 dicembre 2011; inoltre, per le spese sostenute nel 2011 la detrazione sarebbe stata rateizzabile in 10 anni, e non più 5, come era previsto sino al 2010. L'art. 4, comma 4, del decreto “salva Italia” (D.L. 201/2011) ha prorogato, poi, ulteriormente le stesse disposizioni agevolative sino al 31 dicembre 2012, senza nulla modificare nella disciplina di riferimento. Dal 2013, infine, gli interventi di risparmio energetico sarebbero transitati nell'ambito della detrazione del 36% (50% fino al 30 giugno 2013) di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis del TUIR, perché non sarebbe stato più possibile fruire di quella del 55% ormai scaduta. La formulazione originaria del comma 2 dell'art. 11 del D.L. 83/2012 prevedeva, però, che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 sarebbe spettata una detrazione del 50% delle spese per gli interventi di risparmio energetico, fermi restando i valori massimi già previsti per le diverse tipologie di lavori dall'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006.
Il nuovo comma 2, risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 83/2012, è radicalmente diverso dal precedente e si limita a prorogare dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione del 55% per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, lasciando inalterati i valori massimi detraibili per ciascun tipo di intervento.
Come già osservato nel paragrafo precedente, la disposizione che prevedeva la detrazione del 36% (o del 50%) ex art. 16-bis, lett. h), del TUIR per le spese per il risparmio energetico sostenute dal 1° gennaio 2013 è stata soppressa dal comma 3 dell'art. 11 del D.L. 83/2012. Ciò comporta che, allo stato attuale e sino al 30 giugno 2013, coesistono due diverse detrazioni per gli interventi in oggetto: quella che possiamo definire “specifica” per gli interventi di risparmio energetico di cui alla legge 296/2006, pari al 55% fino al 30 giugno 2013, e quella che definiremmo “generica” per gli interventi di risparmio energetico che non rispettano i rigidi requisiti previsti dalla legge 296/2006, ma che sono comunque agevolabili ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis del TUIR, nella misura del 50% dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013. Dopo tale data, ovvero dal 1° luglio 2013, invece, esisterà soltanto questa seconda detrazione per tutti gli interventi di efficientamento energetico, nella misura del 36%, salvo futuri interventi modificativi.
A tal proposito, nella relazione illustrativa al nuovo decreto Sviluppo è stato evidenziato che quelli di cui alla già citata lett. h) sono interventi che, pur avendo la medesima finalità di quelli specificamente disciplinati dalla legge 296/2006, non rispondono alle caratteristiche tecniche necessarie per ottenere tale agevolazione (per esempio i requisiti di trasmittanza termica richiesti per fruire del beneficio fiscale in relazione alla sostituzione di finestre comprensive di infissi).
Ancora in relazione alla disposizione di cui alla predetta lett. h), mette conto di evidenziare che sussistono diverse incertezze: essa prevede, infatti, che le opere in oggetto possono essere realizzate, anche in assenza di lavori edilizi propriamente detti, acquisendo «idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa
vigente in materia». La formulazione appare così generica e vaga da rendere, di fatto, non applicabile, al momento, la disposizione stessa. Occorrerà, quindi, attendere qualche intervento, quantomeno di prassi, per poter desumere quale documentazione verrà richiesta al fine di poter fruire della detrazione, così da poter anche delineare compiutamente il campo applicativo della disposizione, che, al contrario della legge 296/2006, non prevede un'elencazione “chiusa” degli interventi agevolabili.

TABELLA 3 Interventi agevolati per la detrazione del 55% sino al 30.6.2013.

Riqualificazione energetica di edifici esistenti, ovvero riqualifi cazione energetica “globale” che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'allegato A del D.M. sviluppo economico 11.3.2008. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), ai sensi dell'art. 1, comma 344, della legge 296/2006.Detrazione IRPEF 55%
Limite di spesa euro 181.818,18
Interventi sull'involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali (pareti isolanti o cappotti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U indicati nell'allegato B del D.M. sviluppo economico 11.3.2008, ex art. 1, comma 345, della legge 296/2006.Detrazione IRPEF 55%
Limite di spesa euro 109.090,91
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge 296/2006.Detrazione IRPEF 55%
Limite di spesa euro 109.090,91
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, ex art. 1, comma 347, della legge 296/2006, nonché, dall'1.1.2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione ex art. 1, comma 286, legge 244/2007.Detrazione IRPEF 55%
Limite di spesa euro 54.545,45

Si ricorda, da ultimo, che la detrazione del 36% o del 50% di cui all'art. 16-bis del TUIR per gli interventi di risparmio energetico (lett. h) non è vincolata a una particolare tipologia di immobile (residenziale o non residenziale), per cui può essere utilizzata in relazione a qualsivoglia categoria catastale e destinazione dell'immobile oggetto di intervento agevolato (a differenza degli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria ecc., di cui alle lett. a) e b)
dello stesso articolo 16-bis, che sono agevolabili soltanto se posti in essere su edifici residenziali). Ovviamente, però, trattandosi di una detrazione IRPEF non potrà essere fruita, per esempio, da società di capitali, ovvero da tutti gli altri soggetti IRES, che, invece, potranno ancora beneficiare, nell'ambito del reddito d'impresa, della detrazione specifica di cui alla legge 296/2006 nella misura del 55% fino al 30 giugno 2013 (tabella 3).

Quadro di sintesi relativo alla detrazione del 55%
La detrazione dalle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) è pari al 55% delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito (cfr. apposita tabella).
L'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, per esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea; dall'1.1.2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle regioni o dagli enti locali.
Non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all'Agenzia delle entrate.
I contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo).
È previsto l'esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di fi nestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l'installazione di pannelli solari.
Al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori; dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%.
Per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).
Deve essere predisposta la scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato (per i soli interventi di installazione di pannelli solari e di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, la scheda informativa deve essere redatta dal soggetto beneficiario della detrazione, in base allo schema di cui all'allegato F del D.M. 19 febbraio 2007).
È richiesto l'invio all'ENEA, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, dei dati contenuti nell'attestato di certificazione/qualificazione energetica, nonché della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
È necessaria, infine, la trasmissione di un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica siano proseguiti oltre il periodo d'imposta (adempimento previsto a partire dal 2009).

(Articolo di Alessandro Borgoglio, tratto dalla rivista Consulente Immobiliare n. 915, pag. 1693)

domenica 2 dicembre 2012

DICHIARAZIONE IMU: Proroga al 4 Febbraio 2013



Dal sito del Comune di Boltiere 

Si riporta il testo del Comunicato Stampa N.172 del 28 Novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
 
Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012:

L’art. 9, comma 3, lettera b) del D. L. n. 174 del 2012, come modificato durante l’iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre.
Pertanto, l’attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012, stabilito dall’art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica.





venerdì 30 novembre 2012

Nuovo sito internet residenzealparco.it

Per essere sempre più vicini alla nostra clientela , stiamo realizzando il nuovo sito delle Residenze al Parco di Boltiere , più immagini ,più descrizioni per gli  immobili, nuovi disegni di arredo con più soluzioni abitative per gli appartamenti in costruzione nel nuovo lotto B . Coming soon .




Telefonata con fantasia a San Paolo

Una delle foto più gettonate di Londra è senz’altro quella delle sue cabine telefoniche rosse, un’icona in tutto il mondo. Ora anche San Paolo avrà forse le sue cabine telefoniche originali, anzi delle vere e proprie opere d’arte. Nella città brasiliana la compagnia telefonica Vivo ha coinvolto 100 artisti  per ricreare e personalizzare i telefoni pubblici.