martedì 16 luglio 2013

Prestazione energetica edifici : passaggio dall'ACE all'APE

L'attestato di prestazione energetica (APE), introdotto dal D.L. 63/2013, ha sostituito il tradizionale attestato di certificazione energetica (ACE). Per la redazione dell'APE restano al momento confermate le modalità di calcolo già utilizzate per l'ACE.
Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo delle prestazione energetiche degli edifici, che entrerà in vigore con l'emanazione di prossimi provvedimenti, l'APE dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al D.P.R. 59/2009. Questo il chiarimento del Ministero dello sviluppo economico con la circ. n. 12976 del 25 giugno.
Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 63 del 4 giugno 2013 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici
Ministero sviluppo economico, circ. n. 12976, 25.6.2013
Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il D.L. 63 del 4 giugno 2013 recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sullaprestazione energetica nell'edilizia.
Con tale provvedimento viene soppresso l'attestato di certificazione energetica (di seguito ACE) e introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica (di seguito APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE.
Poiché sono stati sollevati, anche da parte di organi di stampa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell'attestato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue. L'art. 4, comma 1, del D.L. 63 del 4 giugno 2013 dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico.
Si tratta in realtà di un'attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l'istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei D.P.R. emanati in attuazione del D.Lgs. 192/2005, in particolare nel D.P.R. 59 del 2 aprile 2009, contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla dir. n. 2002/91/CE. Nelle more dell'aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all'art. 9 del D.L. 63/2003 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, l'art. 13 dello stesso D.L. 63/2013 prevede che, solo dall'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all'art. 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009; ciò, con l'evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.
Pertanto, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l'APE secondo le modalità di calcolo di cui al D.P.R. 59 del 2 aprile 2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto a emanare proprie disposizioni normative in attuazione della dir. n. 2002/91/CE in cui, in forza dell'art. 17 del D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia