lunedì 13 giugno 2016

Prima rata Imu e Tasi 2016 chi deve pagarla ?

Le Tasse sulla casa Imu e Tasi, grazie alla legge di Stabilità del governo Renzi non dovranno essere pagate da tutti entro il 16 giugno. In quanto ad oggi, sono oltre 20 milioni coloro che risultano esenti. Vediamo però nello specifico quali dovranno essere i versamenti da dover fare per il Tax Day, che porterà gli italiani a versare le imposte nelle casse dello Stato.

Prima casa esenzione Tasi e Imu

La legge di Stabilità ha abolito il pagamento dell’Imu e della Tasi per la prima casa e quest’ultima anche per lepertinenze, ammesse nel limite di tre unità immobiliari, solo se appartengono a tre categorie catastali diverse (C2, C6, C7).
Nello specifico coloro che il 16 giugno non dovranno pagare le tasse sulla prima casa sono:
  • i pensionati italiani residenti all’estero;
  • coloro che posseggono immobili di soci delle cooperative;
  • coloro che si trovano in alloggi sociali;
  • chi si trova la casa coniugale assegnata al coniuge dopo la separazione;
  • chi fa parte del personale di forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco o lavora nella carriera prefettizia.
Inoltre, i Comuni possono autonomamente decidere se fanno parte di immobili assimilati all’abitazione principaleanche le case di anziani e disabili ricoverati, o gli immobili di proprietà delle coop edilizie. Come sottolinea il Sole24Ore il perimetro delle abitazioni assimilate è cambiato molte volte negli ultimi anni e per esempio nel 2016 sono automaticamente eliminate le assimilazioni delle case concesse in comodato ai parenti di primo grado, decise nel 2015 da circa 1.700 Comuni.
Chi invece dovrà continuare a versare sia l’Imu che la Tasi sono i proprietari delle abitazioni di lusso che rientrano nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Seconda casa e Affitti: pagamento Imu e Tasi

proprietari di seconde case ovviamente non sono esenti dal pagamento della prima rata di Imu e Tasi. Devono però calcolare il versamento su una base imponibile del 75% per gli affitti a canone concordato, e un 50% per gli immobili concessi in comodato d’uso ai parenti di primo grado.
Il proprietario di una casa in affitto invece deve pagare interamente l’Imu e solamente una percentuale di Tasi, che può oscillare tra il 70% e il 90% del totale dell’importo. Mentre gli affittuari non devono pagare l’Imu e devono versare solamente una quota di Tasi, che va dal 10% al 30%, se la casa non risulta abitazione principale. Mentre se questa è prima abitazione la Tasi non deve essere versata.

Terreni agricoli esenti da Imu

A decorrere dal 2016 i possessori di terreni agricoli non dovranno più pagare l’Imu e lo stesso vale per gli appezzamenti:
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei comuni delle isole minori;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

giovedì 4 febbraio 2016

Detrazioni IVA su acquisto casa da impresa di Costruzioni


Risultati immagini per casa da costruttore

Per il 2016 previsto sconto Irpef pari al 50% dell'IVA pagata per chi acquista prima o seconda casa direttamente dal costruttore cos'è come funziona? Esempi

Dal 2016sconto IRPEF pari al 50% dell’IVA per chi acquista casa dal costruttore? 
Si, è questa una delle novità introdotte e approvate dalla Commissione Bilancio della Camera in uno degli emendamenti alla legge di Stabilità. 
Grande opportunità di risparmio sia per chi deve acquistare la prima casa ma anche per chi possiede già una casa adibita ad abitazione principale e intende comprare un seconda casa.
Vediamo quindi nel dettaglio questa nuova agevolazione, cos’è e come funziona, cosa prevede l’emendamento e quali sono i vantaggi per i contribuenti a partire dal 1° gennaio 2016.

Continua 

giovedì 7 gennaio 2016

Il LEASING IMMOBILIARE – NUOVA FORMULA DI ACQUISTO


Il LEASING IMMOBILIARE – NUOVA FORMULA DI ACQUISTO INTRODOTTA DALLA LEGGE DI STABILITA’
Con il contratto di leasing immobiliare, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l’immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
La legge di Stabilità ha esteso il leasing immobiliare alle persone fisiche. Le nuove norme si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Lo chiarisce una norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016, che tra le molte novità contiene anche la disciplina degli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
Caratteristiche:
Divieto di azione Revocatoria Fallimentare. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing immobiliare si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) l.fall.).
Conseguenze della Risoluzione del Contratto per Inadempimento dell’Utilizzatore. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte alcune somme. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.
Obblighi di Trasparenza e Pubblicità. Sono previsti specifici obblighi di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del bene. È possibile chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Modalità di Ripresa dei Pagamenti al Termine della Sospensione. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Si consente all’intermediario, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto.
Disciplina Fiscale. Sono deducibili a fini Irpef nella misura del 19 per cento i seguenti costi relativi al contratto di locazione finanziaria: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000,00 euro, nonché del costo di acquisto dell’immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000,00 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000,00 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini Irpef è dimezzato: al massimo 4.000,00 euro per i canoni e 10.000,00 euro per il costo di acquisto.
Agevolazioni Relative all'Imposta di Registro. Si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a Iva.
L’imposta si applica nella misura dell’1,5 per cento per gli atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non di lusso, acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le agevolazioni sull’acquisto della prima casa).

L’aliquota dell’imposta di registro è pari all’1,5 per cento - e non del 4 per cento come previsto per le cessioni di leasing di beni strumentali - sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili “non di lusso”, nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le stesse condizioni richieste per le agevolazioni (sempre ai fini delle imposte di registro) per l’acquisto della prima casa, ancorché assoggettati a Iva. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di leasing sono soggette a imposta nella misura piena del 9 per cento.